Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Servizi notarili

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, con il Decreto del Ministero degli Affari Esteri  del  31 ottobre 2011, viene disposto che gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non esercitano funzioni notarili.

Tale scelta si basa, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione (ad es. art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987) e sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.).

Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali.

Può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano.

Alla luce delle nuove disposizioni, a partire dal 1 gennaio 2012, per gli atti notarili ci si dovrá pertanto rivolgere ai notai in loco.

E’ possibile altresì consultare il sito del Consiglio Nazionale del Notariato per l’Italia www.notariato.it e per il Belgio www.notaire.be 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare sociale.bruxelles@esteri.it