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Servizi notarili, autentiche amministrative e traduzioni

Servizi Notarili

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, con il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del  31 ottobre 2011, viene disposto che gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non esercitano funzioni notarili.

Tale scelta si basa, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione (ad es. art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987) e sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.).

Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali.

Può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano.

Alla luce delle nuove disposizioni, a partire dal 1 gennaio 2012, per gli atti notarili ci si dovrà pertanto rivolgere ai notai in loco.

E’ possibile altresì consultare il sito del Consiglio Nazionale del Notariato per l’Italia www.notariato.it e per il Belgio www.notaire.be 

Una lista di notai italofoni nella nostra circoscrizione consolare è disponibile al seguente link: https://consbruxelles.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/modulistica-faq/

 

Autenticazione amministrativa di firma

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni, già in possesso di un’altra amministrazione, relativi a cittadini italiani e dell’Unione europea nonché a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia.

Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà (artt. 46 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che sono, alternativamente, sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte e presentate dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Se, tuttavia, la dichiarazione dev’essere esibita a soggetti diversi da amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici oppure a questi ultimi ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici, è necessario che la firma del dichiarante sia autenticata da un pubblico Ufficiale, il quale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio (art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Per i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare la suddetta attività di autenticazione può essere svolta da un funzionario del Consolato Generale. Per procedere all’autentica consolare della firma è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio consolare muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e del documento su cui la firma va autenticata, previo appuntamento da fissare con l’Ufficio Sociale. Ai fini dell’erogazione del servizio, il giorno dell’appuntamento è previsto il pagamento dei diritti consolari pari a Euro 20 (art. 24 Tabella dei diritti consolari) con carta bancaria.

NOTA BENE

L’autentica di firma effettuata dall’Ufficio consolare è un’autentica amministrativa (che serve unicamente a provare la provenienza e l’autenticità della firma apposta, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, senza entrare nel merito del contenuto dell’atto) e non equivale all’autentica notarile (che serve non soltanto a  provare l’autenticità della firma, ma anche ad attestare che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge e non sia contrario al buon costume e all’ordine pubblico). Per l’autentica di firma su atti notarili occorre rivolgersi a un notaio.

 

Autenticazione di fotografia

L’interessato deve recarsi in Consolato, previo appuntamento da fissare con l’Ufficio Sociale, munito di documento di riconoscimento in corso di validità e di due fotografie uguali, formato tessera. Il pagamento da effettuare il girono dell’appuntamento con carta bancaria è di EURO 50 (art. 66B tabella dei diritti consolari).

 

Autenticazione di fotocopia (Copia conforme)

Il Consolato Generale effettua copie conformi di documenti originali dietro presentazione dell’originale di un documento italiano e della sua copia fotostatica. Ai fini dell’erogazione del servizio, è previsto il pagamento dei diritti consolari pari a Euro 10 per ogni foglio (art. 71 tabella dei diritti consolari).

 

Traduzione e legalizzazione dei documenti

Alla data del 16 marzo 1997, è entrata in vigore fra Italia e Belgio la Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987. Tale convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se questi svolgono le loro funzioni in uno Stato che non fa parte della convenzione.

Ai fini della Convenzione sono considerati come atti pubblici:

– i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendenti da un’autorità giudiziaria dello Stato, ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;

– i documenti amministrativi;

– gli atti notarili;

– le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni apposte su una scrittura privata.

Di norma, per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono essere tradotti in italiano.

Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare. Ai fini dell’erogazione del servizio, è previsto il pagamento dei diritti consolari pari a Euro 24 per ogni traduzione (art. 69 tabella dei diritti consolari).

Per la lista dei traduttori giurati con firma depositata presso questo Consolato Generale, si prega di CLICCARE QUI 

Si prega di inviare una email o di telefonare prima di recarsi presso il Consolato Generale per essere ricevuti dall’Ufficio Sociale.

Numero di telefono diretto: 0032 2 543 15 75

Indirizzo di posta elettronica: sociale.bruxelles@esteri.it

 

Ulteriori Informazioni sulla Traduzione e sulla Legalizzazione di Documenti possono essere reperite sul sito web del Ministero degli Affari Esteri: https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/