Il passaporto viene utilizzato per identificarsi e viaggiare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal governo italiano.
Per fare ingresso in determinati Paesi è comunque necessario ottenere un visto da richiedere alle Autorità del Paese nel quale si desidera recarsi. Maggiori informazioni sul sito viaggiaresicuri.it
CHI PUO’ RICHIEDERE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO?
Il rilascio del passaporto può di norma essere richiesto dai cittadini italiani iscritti AIRE e residenti nella circoscrizione consolare di Bruxelles (comuni belgi con codice di avviamento postale compreso tra 1000 e 3999 e tra 8000 e 9992) in uno dei seguenti casi:
- rilascio primo passaporto;
- possesso di un passaporto italiano scaduto o in scadenza;
- furto, smarrimento o deterioramento del passaporto italiano non scaduto.
Il passaporto viene rilasciato in assenza di cause ostative di cui all’art. 3 della Legge n. 1185/1967
COME RICHIEDERE IL PASSAPORTO?
L’appuntamento per il rilascio del passaporto deve essere fissato in autonomia esclusivamente attraverso la piattaforma Prenot@mi.
COSA FARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO E QUALE DOCUMENTAZIONE PRODURRE?
- Presentarsi all’ingresso del Consolato Generale 15 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. Non potranno essere introdotti animali, valigie o mezzi di trasporto (incluse biciclette o monopattini).
- L’accesso è consentito esclusivamente al richiedente e alla persona accompagnatrice soltanto qualora il richiedente necessiti di specifica assistenza.
- Nel caso in cui l’appuntamento sia stato fissato per un minorenne, quest’ultimo deve essere accompagnato da almeno uno dei genitori (o dal genitore/tutore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale).
Documentazione da produrre:
- 1 fototessera a colori, risalente a meno di 6 mesi, su sfondo bianco conforme alla normativa ICAO.
- Permesso di soggiorno belga o carta d’identità belga in corso di validità. Per chi avesse anche la cittadinanza belga è necessario presentare un certificato di nazionalità belga riportante la data e la modalità di acquisizione.
- Eventuale ultimo passaporto italiano posseduto oppure, in caso di furto o di smarrimento, denuncia resa davanti alle Autorità di Polizia locali.
- Per i minorenni accompagnati soltanto da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale occorre inoltre produrre la seguente documentazione a seconda dei casi:
- Se il genitore non presente è cittadino dell’Unione europea: atto di assenso firmato dal genitore non presente e corredato da relativa fotocopia di un documento di riconoscimento;
- Se il genitore non presente è cittadino di paese al di fuori dell’Unione europea: atto di assenso firmato del genitore non presente, con firma autenticata presso le Autorità locali o, se residente in altro Stato, presso il competente Ufficio diplomatico-consolare italiano.
QUAL E’ LA VALIDITA’ TEMPORALE DEL PASSAPORTO?
- 3 anni per i minorenni di età inferiore ai 3 anni;
- 5 anni per i minorenni la cui età è compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Eventuali cambi di indirizzo non comportano il rilascio di un nuovo passaporto ma semplicemente l’annotazione da parte dell’Ufficio consolare del nuovo comune di residenza nell’apposita sezione del passaporto in corso di validità.
COME E QUANDO SI RICEVE IL PASSAPORTO?
Se il dossier consolare è aggiornato e non emergono cause ostative al rilascio, il passaporto viene generalmente rilasciato lo stesso giorno dell’appuntamento.
QUANTO COSTA IL PASSAPORTO E COME SI PAGA?
Il passaporto costa 116,20 euro. In caso di rilascio di passaporto in urgenza andranno inoltre corrisposti i diritti d’urgenza pari a 50,00 euro.
Il pagamento viene effettuato presso l’Ufficio consolare il giorno dell’appuntamento preferibilmente a mezzo carta di debito (Bancontact). Pagamenti in contanti non possono essere accettati se non in casi eccezionali e preventivamente accordati.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER MINORI DI 14 ANNI CHE NON VIAGGIANO CON I GENITORI
I minori di 14 anni possono viaggiare in compagnia di una persona (o compagnia di trasporto) diversa dai genitori o di chi ne fa le veci solo se in possesso di un’apposita dichiarazione accompagnamento rilasciata dalla competente autorità, italiana o belga, attestante il nome della persona/compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati.
QUAL E’ LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
- Legge 21 novembre 1967, n. 1185. Norme sui passaporti (modificata dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in Legge 20 novembre 2009, n. 166).
- Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
DOVE TROVO INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE?
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