La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana a partire dal 16 agosto 1992 o che l’hanno persa per altro motivo.
Fino al 4 giugno 2009, la perdita della cittadinanza per i residenti in Belgio è stata regolata anche dalla Convenzione di Strasburgo del 1963, la quale stabilisce che i cittadini maggiorenni che acquistano volontariamente (per naturalizzazione, opzione o riacquisto) la cittadinanza di un altro Stato parte, perdono automaticamente la cittadinanza precedente.
Cosa comporta per gli istanti in Belgio?
Avendo perso la cittadinanza italiana per gli effetti diretti della Convenzione di Strasburgo, gli istanti residenti in Belgio non rientrano nei casi previsti dalla nuova Legge n. 74/2025.
Pertanto, per riacquistare lo status civitatis, dovranno presentare domanda esclusivamente ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 91/1992 (procedura standard che prevede il rientro e la stabilizzazione della residenza in Italia).
Legge n. 91/92 – Art. 13
- Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
- c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
- Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.
- Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.