In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni stranieri nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore straniero che acquista la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” non acquista la cittadinanza italiana dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione resa in Consolato dai genitori.
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
- Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
REQUISITI:
- uno dei genitori è cittadino per nascita;
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita del/la figlio/a (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
La dichiarazione di acquisto – non soggetta a pagamento – deve essere resa personalmente in Consolato su appuntamento, da fissare inviando una mail a cittadinanza.bruxelles@esteri.it ed è subordinata alla verifica delle condizioni di cui sopra.
Si ricorda altresì che:
- Se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva), il minore può acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all’estero.
- Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis.