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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI i cui genitori sono CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (JURE SANGUINIS) ma NON TRASMETTONO automaticamente la cittadinanza italiana

La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di richiedere l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore di minori nati all’estero, i cui genitori siano cittadini italiani per nascita (jure sanguinis) ma non abbiano trasmesso automaticamente la cittadinanza al momento della nascita.

  1. Chi può presentare la dichiarazione

La dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero).
Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di cittadini italiani per nascita.

Non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
  1. Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione deve essere resa personalmente in Consolato, su appuntamento, scrivendo a:
cittadinanza.bruxelles@esteri.it

È previsto un contributo di 250 euro per ciascun minore, da versare al Ministero dell’Interno.
La richiesta è soggetta alla verifica preliminare dei requisiti.

  1. Norma transitoria

Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di cittadini per nascita (jure sanguinis), è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra.

  1. Decorrenza della cittadinanza

Si precisa che, trattandosi di cittadinanza acquisita per beneficio di legge, questa non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.