La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di richiedere l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore di minori nati all’estero, i cui genitori siano cittadini italiani per nascita (jure sanguinis) ma non abbiano trasmesso automaticamente la cittadinanza al momento della nascita.
- Chi può presentare la dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero).
Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di cittadini italiani per nascita.
Non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
- Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
- Come presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere resa personalmente in Consolato, su appuntamento, scrivendo a:
cittadinanza.bruxelles@esteri.it
È previsto un contributo di 250 euro per ciascun minore, da versare al Ministero dell’Interno.
La richiesta è soggetta alla verifica preliminare dei requisiti.
- Norma transitoria
Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di cittadini per nascita (jure sanguinis), è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra.
- Decorrenza della cittadinanza
Si precisa che, trattandosi di cittadinanza acquisita per beneficio di legge, questa non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.