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Nascita

Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Egli è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.

Non rilevano la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione aggiuntiva richiesta:

  • Certificato storico di residenza rilasciato dall’ultimo comune di residenza in Italia (il Consolato Generale, si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa)

 

b) un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.

Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Documentazione aggiuntiva richiesta:

  • Idonea documentazione che attesti il non possesso di altre cittadinanze (ad es. certificato storico di residenza rilasciato dall’ultimo comune di residenza in Italia / comune AIRE; certificati/dichiarazioni atti ad escludere il possesso della cittadinanza di eventuali Paesi di residenza oltre l’Italia; certificati/dichiarazioni atti ad escludere il possesso della cittadinanza del coniuge straniero. Il Consolato Generale, si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa).

 

c) un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.

Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Documentazione aggiuntiva richiesta:

  • Idonea documentazione che attesti il non possesso di altre cittadinanze (ad es. certificato storico di residenza rilasciato dall’ultimo comune di residenza in Italia / comune AIRE; certificati/dichiarazioni atti ad escludere il possesso della cittadinanza di eventuali Paesi di residenza oltre l’Italia; certificati/dichiarazioni atti ad escludere il possesso della cittadinanza del coniuge straniero. Il Consolato Generale, si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa).

 

d) Il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.

Si considera in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

  • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori
  • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio)
  • la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Documentazione aggiuntiva richiesta:

  • Prova documentale che dimostri l’impossibilità di acquisire altra cittadinanza.

 

Si invita a inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

Le richieste incomplete saranno rifiutate.

IMPORTANTE: qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA per i minori i cui genitori sono cittadini italiani per nascita (jure sanguinis) ma non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

 

TRASCRIZIONE ATTI DI NASCITA

 

Genitori Coniugati

Per trascrivere un atto di nascita di un figlio nato IN COSTANZA DI MATRIMONIO, i genitori dovranno inviare tramite IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI FAST-IT:

  • atto di nascita in formato internazionale PLURILINGUE (fac simile)
  • modulo di richiesta di trascrizione nascita firmato da entrambi i genitori
  • documenti d’identità di entrambi genitori
  • uno dei documenti indicati ai punti a, b, c, d, a seconda del caso specifico

 

Genitori Non Coniugati

Per trascrivere un atto di nascita di un figlio nato FUORI DAL MATRIMONIO, i genitori dovranno inviare tramite IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI FAST-IT

  • atto di nascita integrale (denominato “COPIE” in francese o “AFSCHRIFT” in olandese) + traduzione
  • atto di riconoscimento integrale (denominato “COPIE” in francese o “AFSCHRIFT” in olandese) + traduzione
  • modulo di richiesta di trascrizione nascita firmato da entrambi i genitori
  • documenti d’identità di entrambi genitori
  • uno dei documenti indicati ai punti a, b, c, d, a seconda del caso specifico

Gli atti di nascita e di riconoscimento dovranno essere richiesti al comune belga insistendo sulla denominazione “COPIE/AFSCHRIFT”, ove il termine COPIE/AFSCHRIFT si riferisce ad un atto contenente la menzione dell’assenso materno al riconoscimento paterno.

Le traduzioni possono essere effettuate:

Quando il riconoscimento avviene contestualmente alla nascita (ossia effettuato da entrambi i genitori al momento della nascita), è sufficiente l’atto di nascita integrale (COPIE/AFSCHRIFT), con la menzione esplicita del riconoscimento.

Le richieste incomplete, ossia mancanti dei documenti necessari, saranno rifiutate e il richiedente riceverà una notifica con le motivazioni del rifiuto nella quale saranno indicati i documenti mancanti. 

Tutti i documenti devono essere scannerizzati e inviati ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF.

ATTENZIONE: TUTTI GLI ATTI DI NASCITA PRESENTANO UNA DATA DI SCADENZA (Visibile a fondo pagina o tramite codice QR). La traduzione deve riportare anche la data di scadenza e il link presenti nell’originale (elementi essenziali per verificare l’autenticità dell’atto).

 

TRASMISSIONE E TEMPISTICHE

Il Consolato Generale trasmette la richiesta al Comune italiano competente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il richiedente sarà messo in copia.

L’effettiva trascrizione dell’atto è di esclusiva competenza del Comune italiano, che comunicherà l’avvenuta registrazione direttamente all’interessato via e-mail.

Le tempistiche per la trascrizione dipendono esclusivamente dal Comune italiano, non dal Consolato Generale.